Secondo la definizione della legge sui giochi in denaro, le lotterie sono dei giochi in denaro, a cui ha accesso un numero elevato di persone e il cui risultato è determinato da un’estrazione casuale o da una procedura simile.

È importante distinguere tra:
 

Le grandi lotterie,


che – conformemente al diritto intercantonale – possono essere eseguite soltanto da Swisslos (nel territorio contrattuale della Svizzera germanofona e italofona), nonché dalla Loterie Romande (nel territorio contrattuale della Svizzera francofona).
 

Entrambe le Società di lotteria offrono svariate lotterie attraverso diversi canali di distribuzione. Oltre alle lotterie a numeri “Swiss Lotto” ed “EuroMillions”, nei punti vendita (edicole, uffici postali, ecc.) e sulle piattaforme di gioco Internet delle Società di lotteria ci sono anche i gratta&vinci e altri giochi di lotteria a disposizione della popolazione svizzera. In singoli esercizi di ristorazione della maggior parte dei cantoni, inoltre, vengono offerti dei prodotti di lotteria elettronica. Così, in diversi bar e ristoranti della Svizzera tedesca è possibile giocare a “Subito!” oppure nella Svizzera romanda alla “Loterie Electronique“ sui dispositivi touch-screen.
 

Le grandi lotterie sono autorizzate dalla Gespa e sottoposte alla sua sorveglianza.

Lotterie
Le piccole lotterie,


che non possono essere automatizzate, né possono essere eseguite sul piano intercantonale e neppure online, sono autorizzate e sottoposte a sorveglianza dalle autorità competenti dei singoli cantoni.

Le puntate e le possibilità di vincita offerte da tali manifestazioni sottostanno alle restrizioni del diritto svizzero. In via eccezionale, le piccole lotterie possono essere offerte anche in altri cantoni per finanziare singoli eventi di importanza sovraregionale, sempre che i cantoni interessati forniscano il loro consenso (art. 34, par. 4 LGD). In questo caso, oltre al permesso cantonale, è richiesta un’autorizzazione da parte della Gespa. La categoria delle piccole lotterie include anche le tombole. Si tratta di lotterie in cui l’emissione dei biglietti, l’estrazione dei biglietti vincenti e il conferimento dei premi sono direttamente collegati a un evento di intrattenimento. Possono essere conferiti esclusivamente dei premi in natura e la somma di tutte le puntate non oltrepassa l’importo massimo di 50'000 franchi. In alcuni cantoni è possibile eseguire le tombole senza autorizzazione.

Nota bene:

Per l’esecuzione delle piccole lotterie e delle tombole raccomandiamo di chiarire il quadro normativo presso le autorità dei singoli cantoni competenti in materia di lotterie.

I dati di contatto delle autorità competenti sono disponibili sulla lista seguente:

I proventi netti derivanti dalle lotterie devono essere interamente destinati a fini di pubblica utilità (art. 106 cpv. 6 CF).

 

Una parte delle puntate effettuate viene versata di nuovo ai giocatori sotto forma di vincite. Con l’importo restante (il cosiddetto prodotto lordo dei giochi) vengono coperti innanzitutto i costi aziendali degli organizzatori. Mentre gli organizzatori dei giochi di destrezza possono disporre liberamente dell’utile netto realizzato, le Società di lotteria sono tenute, per legge, a destinare il loro a scopi di utilità pubblica, in particolare nei settori della cultura, delle opere sociali, dello sport e dell’ambiente.

 

Gli organi competenti per la distribuzione destinano una parte di questi utili netti, derivanti dalle lotterie e dalle scommesse sportive, alla promozione dello sport svizzero. La maggior parte dei questi fondi, tuttavia, confluisce nei singoli cantoni, ma non finisce nelle casse dello stato, né può essere utilizzata per adempiere gli obblighi legali di diritto pubblico. Nella maggior parte dei cantoni sono stati istituiti, a tale scopo, i cosiddetti fondi della lotteria o fondi dello sport.

 

La Gespa non esercita la sorveglianza sugli organi cantonali di distribuzione, essa viene piuttosto garantita all’interno dei singoli cantoni. Di conseguenza la Gespa non ha alcun diritto di disposizione o altri strumenti (coercitivi) per quanto attiene l’utilizzo dei fondi. In virtù della legge federale, tuttavia, la Gespa è stata incaricata di pubblicare un rapporto annuale sull’utilizzo degli utili netti derivanti dai giochi di grande estensione, che i cantoni destinano a scopi benefici (art. 107, cpv. 1, lettera d LGD). Il primo rapporto dell’anno 2019 sarà redatto nel 2020. Il rapporto e il modello o i modelli Excel presentati dai Cantoni si trovano alla voce Pubblicazioni e indagini.

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