Le basi normative
Sul piano federale
Secondo la Costituzione federale (CF) la legislazione in materia di giochi in denaro è di competenza della Confederazione:
Sul piano intercantonale
Direttive e regolamenti della Gespa
L’articolo 106 della Costituzione federale differenzia i giochi in denaro in due settori: i casinò da un lato e le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza dall’altro. Secondo l’art. 106 cpv. 3, le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza sono autorizzati dai cantoni e sottoposti alla loro supervisione, mentre le case da gioco sono di competenza della Confederazione (e più precisamente: della Commissione federale delle case da gioco (CFCG)).
Questa suddivisione è ulteriormente specificata nella legge federale sui giochi in denaro. Nel settore di competenza dei cantoni, inoltre, la legge sui giochi in denaro fa una distinzione tra giochi di grande estensione e giochi di piccola estensione:
I giochi di grande estensione sono le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza esercitati in modo automatizzato, a livello intercantonale o online.
I giochi di piccola estensione sono le lotterie, le scommesse sportive e i tornei di poker non esercitati in modo automatizzato, a livello intercantonale o online (piccole lotterie, scommesse sportive locali, piccoli tornei di poker).
L’autorità di esecuzione (inter)cantonale competente per il settore dei grandi giochi è la Gespa, l’istanza preposta all’autorizzazione e alla vigilanza.
Responsabili per l’esecuzione dei giochi di piccola estensione sono innanzitutto le autorità competenti in materia di autorizzazione e di vigilanza dei singoli cantoni. Alla Gespa spetta la funzione di supervisore: secondo il diritto federale i cantoni sono tenuti a segnalare alla Gespa le decisioni cantonali in materia di autorizzazione dei giochi di piccola estensione.
Le offerte dei giochi in denaro celano dei rischi, che lo stato può arginare solo grazie a una normativa efficace nel rispetto della libertà economica. L’attenzione del legislatore e delle autorità di regolamentazione è focalizzata sul gioco di denaro patologico (in particolare la dipendenza dal gioco) nonché sulla criminalità legata ai giochi in denaro (tra l’altro le partite truccate e il riciclaggio di denaro). Nel contempo è necessario garantire che la maggior parte delle entrate derivanti dai giochi in denaro vadano allo stato.
Il raggiungimento di tali obiettivi normativi è possibile in primo luogo grazie all’autorizzazione di un’offerta attrattiva, ma controllata e socialmente sostenibile, e nel contempo alla lotta all’offerta di giochi in denaro illegali (la cosiddetta canalizzazione dell’offerta). Da un lato questo impedirebbe ai giocatori in Svizzera di prendere parte a giochi non autorizzati, che non forniscono ai giocatori sufficienti misure di protezione. D’altro canto è auspicabile che i proventi generati in Svizzera derivanti dai giochi in denaro non finiscano agli operatori illegali basati all’estero.